Art. 31
[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
[2]Contro le decisioni delle Commissioni di primo grado per controversie inferiori a lire cinquantamila e contro le decisioni della Commissione superiore, non e' ammesso gravame ne' in sede giudiziaria ne' in sede amministrativa.
[3]E' sempre ammesso il rimedio della revocazione, giusta l'art. 494 del Codice di procedura civile.
Testo vigente dal 2 aprile 1919, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva