Art. 31

[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

[2]Contro le decisioni delle Commissioni di primo grado per controversie inferiori a lire cinquantamila e contro le decisioni della Commissione superiore, non e' ammesso gravame ne' in sede giudiziaria ne' in sede amministrativa.

[3]E' sempre ammesso il rimedio della revocazione, giusta l'art. 494 del Codice di procedura civile.

Testo vigente dal 2 aprile 1919, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426~art31 · fonte su Normattiva