Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. - Sentenza emessa all'esito - Impugnazione - Revocazione - Ammissibilità - Fondamento. · PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE In genere.
La sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., in quanto inappellabile e, dunque, pronunciata in unico grado, rientra pleno iure nel novero di quelle che l'art. 395 c.p.c. consente d'impugnare per revocazione, per i vizi tipizzati dalla legge, trattandosi di strumento di tutela primario a fronte di qualunque provvedimento giurisdizionale che, a prescindere dalla forma in cui si estrinsechi, abbia ad oggetto una regolamentazione, con attitudine al giudicato, di interessi protetti dall'ordinamento giuridico, il cui iter decisionale, sviato dall'errore di percezione, non sia rivedibile attraverso un rimedio a critica libera come l'appello, capace di assorbire anche l'errore revocatorio.
Cass. civ. n. 2187/2026Sez. LRv. 677660-01
Riguarda ancheart. 395 Codice di procedura civile
Precedenti: 644646-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. - Cognizione - Ambito - Critiche alla consulenza tecnica d'ufficio che si risolvono in mero dissenso diagnostico - Ammissibilità - Fondamento.
Nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., il giudice deve esaminare anche le critiche che si risolvono in un mero dissenso diagnostico ed esprimono difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte, in quanto, diversamente da quanto accade in sede di legittimità - dove i motivi di censura alla sentenza fondata su accertamenti tecnici rilevano come critica di accertamenti di fatto, soggetta ai limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. - è investito per intero del merito della controversia inerente all'accertamento del requisito sanitario.
Cass. civ. n. 1335/2026Sez. LRv. 677410-01
Riguarda ancheart. 360 Codice di procedura civile
Precedenti: 657800-01, 669576-01, 675873-01, 675566-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Condanna alle spese - Principio della soccombenza - Requisito reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. - Rilevanza - Fattispecie.
In materia di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., le spese di consulenza tecnica d'ufficio non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto di omologa del tribunale che, nell'insussistenza del requisito sanitario, aveva onerato il ricorrente, avente i requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., delle spese della consulenza tecnica d'ufficio).
Cass. civ. n. 32590/2025Sez. LRv. 677148-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civileart. 96 Codice di procedura civile
Precedenti: 640850-01, 640029-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - GLOBALE Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. - Decreto di liquidazione delle spese a carico della parte - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Ragioni.
In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., qualora sia presentata tempestiva opposizione, è inammissibile il successivo ricorso per cassazione contro il decreto che, nelle more, abbia posto le spese dell'ATP a carico della parte che aveva reso la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., poiché le doglianze concernenti una irrituale statuizione sulle spese di lite relative alla suddetta fase devono essere proposte nei confronti della liquidazione adottata dal giudice in esito al giudizio di opposizione, a nulla rilevando che, con il suddetto decreto, il giudice abbia dichiarato estinto il richiamato procedimento di ATP.
Cass. civ. n. 30366/2025Sez. LRv. 677012-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civile
Precedenti: 666165-01, 671586-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE D.m. n. 55 del 2014 - Giudizio composto da più fasi - Liquidazione specifica - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi secondo il d.m. n. 55 del 2014 dev'essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, senza distinguere tra la fase di a.t.p. ex art. 445-bis c.p.c. e quella del giudizio di opposizione, aveva proceduto ad una liquidazione complessiva delle spese di lite, in misura superiore ai massimi tariffari). 130 <!-- pag. 131 -->
Cass. civ. n. 28631/2025Sez. LRv. 676849-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civileart. 9 d.l. 1/2012
Precedenti: 650096-01, 639549-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Sentenza ex art. 445 bis, ult. comma, c.p.c. - Contenuto - Accertamento del requisito sanitario - Declaratoria del diritto alla prestazione - Esclusione - Ragioni. 131 <!-- pag. 132 --> La pronuncia di cui all'art. 445-bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto unicamente l'accertamento del requisito sanitario funzionale a beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché la relativa statuizione non può avere efficacia dichiarativa circa il diritto alla prestazione medesima, destinato a sopravvenire solo in esito agli ulteriori accertamenti afferenti ai presupposti extrasanitari.
Cass. civ. n. 28659/2025Sez. LRv. 676822-01
Precedenti: 658546-01, 672953-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. - Valutazione dell'aggravamento della patologia ex art. 149 disp. att. c.p.c. - Rinnovazione della c.t.u. - Presupposti - Oneri di allegazione e prova del ricorrente.
La parte che, introducendo il giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., richieda una nuova consulenza tecnica d'ufficio, ai fini dell'accertamento ex art. 149 disp. att. c.p.c. dell'aggravamento della malattia e delle nuove infermità sopravvenute, ha l'onere di allegarne specificamente e provarne l'esistenza nonché la determinante rilevanza, in modo da rendere palese la decisività dei fatti dedotti rispetto all'accoglimento della domanda proposta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva rigettato il ricorso ex art. 445- bis, comma 6, c.p.c., siccome fondato su certificazione medica prodotta dal ricorrente senza illustrare come e perché le patologie dedotte dessero luogo ad un aggravamento del quadro già valutato dal primo c.t.u., tale da integrare il requisito sanitario utile per la prestazione richiesta).
Cass. civ. n. 27354/2025Sez. LRv. 676763-01
Precedenti: 675589-01, 615442-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Controversie previdenziali - Prestazioni relative al riconoscimento dell'handicap grave - Valore indeterminabile - Sussistenza - Scaglione applicabile - Procedimento di istruzione preventiva ex art. 445-bis c.p.c. - Minimi liquidabili.
Le controversie previdenziali relative a prestazioni connesse al riconoscimento della condizione di handicap grave sono di valore indeterminabile, con applicazione del terzo scaglione tariffario di cui al d.m. 55 del 2014; conseguentemente, per il procedimento ex art. 445-bis c.p.c, gli importi minimi liquidabili ammontano ad euro 1.212,00 per la fase di istruzione preventiva.
Cass. civ. n. 25591/2025Sez. LRv. 676537-01
Riguarda ancheart. 13 Codice di procedura civile
Precedenti: 673728-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. - Cognizione dei relativi presupposti - Estensione - Conseguenze.
Il giudice investito del ricorso ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., ha il compito di accertare e valutare, con pienezza di cognizione, i fatti storici inerenti alle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, non potendo conseguentemente esimersi dal ponderare le risultanze dell'elaborato peritale e le critiche allo stesso mosse dalle parti e, quindi, dall'esporre le ragioni del convincimento maturato all'esito di tale valutazione comparativa.
Cass. civ. n. 20986/2025Sez. LRv. 675873-01
Precedenti: 675566-01, 672953-01
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI Decreto di omologa ex art. 445-bis, comma 5, c.p.c. - Statuizione sulle spese processuali - Correzione di errore materiale - Ammissibilità - Presupporti - Omessa pronuncia sulle spese nei confronti del non legittimato passivo - Esclusione - Fattispecie. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.
La statuizione sulle spese processuali, operata con il decreto di omologa dell'A.T.P. ex art. 445- bis, comma 5, c.p.c., può essere emendata con la procedura di correzione dell'errore materiale solo nei casi in cui alla correzione della decisione principale - siccome viziata da una difformità rispetto al risultato peritale - non possa che seguire quella sulle spese, e non, invece, nel caso in cui la suddetta statuizione sia stata omessa nei confronti di una parte convenuta priva di legittimazione passiva, in quanto tale omissione configura un vizio rimediabile con l'impugnazione ex art. 111, comma 7, Cost. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il provvedimento di correzione ex art. 287 c.p.c., con cui il tribunale aveva emendato il decreto di omologa privo della regolamentazione sulle spese nei confronti di una Provincia, originariamente convenuta e poi estromessa nel giudizio di A.T.P.O.).
Cass. civ. n. 17835/2025Sez. LRv. 675823-01
Riguarda ancheart. 287 Codice di procedura civileart. 111 Costituzione
Precedenti: 652903-01, 661315-01, 666012-01, 668218-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Giudizio di opposizione - Esame di tutti i motivi di contestazione - Necessità - Rinnovazione della consulenza tecnica - Discrezionalità - Omissione - Conseguenze - Valutazione delle malattie sopravvenute nel corso del giudizio - Necessità.
In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., in caso di contestazioni alla c.t.u. ai sensi del comma 6 di detto articolo, il giudice deve misurarsi con tutti i motivi di contestazione, pronunciandosi altresì sull'intera res litigiosa senza necessariamente procedere al rinnovo della consulenza tecnica ove, quale peritus peritorum, ritenga di confutare i rilievi critici avanzati senza l'ausilio del consulente, ferma restando, in tal caso, la necessità di valutare anche le malattie sopravvenute nel corso del giudizio, come imposto dall'art. 149 disp. att. c.p.c., applicabile anche al predetto procedimento.
Cass. civ. n. 16184/2025Sez. LRv. 675589-01
Precedenti: 655884-01
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Invalidi civili - Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria - Presentazione di specifica domanda amministrativa - Necessità - Esclusione - Domanda per l'accertamento sanitario dell'invalidità civile - Sufficienza. 127 <!-- pag. 128 --> In tema di prestazioni assistenziali agli invalidi civili, ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale si chiede di accertare il requisito sanitario per l'esenzione dalla partecipazione alle spese sanitarie, richiesto dall'art. 11, comma 2, d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 638 del 1983, non è necessaria la presentazione di un'autonoma domanda amministrativa specificamente relativa a tale requisito, essendo la stessa ricompresa in quella volta all'accertamento del requisito sanitario richiesto ai fini della prestazione di invalidità civile.
Cass. civ. n. 15961/2025Sez. LRv. 675596-01
Riguarda ancheart. 20 d.l. 78/2009art. 42 d.l. 269/2003art. 11 d.l. 463/1983
Precedenti: 639682-01, 672068-01, 664659-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Procedimento ex art. 445 bis c.p.c. - Difetto dei presupposti - Ordinanza di inammissibilità - Ricorso ex art. 111 Cost. - Proponibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei relativi 305 <!-- pag. 306 --> presupposti, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui al secondo comma del menzionato art. 445-bis, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione. (Fattispecie relativa a ricorso proposto ex art. 445-bis c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario per il godimento dell'indennità di accompagnamento, a seguito di revoca della prestazione, dichiarato inammissibile per la mancanza di preventiva nuova domanda amministrativa).
Cass. civ. n. 14684/2025Sez. LRv. 675624-01
Riguarda ancheart. 111 Costituzioneart. 42 d.l. 269/2003art. 4 d.l. 323/1996
Precedenti: 635347-01, 664423-01, 649246-01, 674477-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Contestazioni parziali alla CTU - Omologa - Esclusione - Ricorso in opposizione - Accertamento giudiziale - Estensione.
In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c., le contestazioni - anche parziali - alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso 296 <!-- pag. 297 --> l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione.
Cass. civ. n. 13234/2025Sez. LRv. 675566-01
Precedenti: 652901-01
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Assegno ordinario di invalidità - Diversità delle conclusioni dei CTU nominati in giudizi distinti - Violazione del giudicato - Esclusione - Ragioni. · PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE In genere.
In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., la diversità delle conclusioni rassegnate dal CTU nel giudizio per la mancata conferma dell'assegno ordinario di invalidità, rispetto a quelle del CTU nominato in altro procedimento che aveva dato luogo al riconoscimento di tale assegno, non consente di ravvisare alcuna violazione di giudicato se prospettata in relazione a stati patologici la cui valutazione è ex se variabile nel tempo, e per i quali può dunque escludersi la sovrapponibilità del quadro clinico accertato dai due consulenti.
Cass. civ. n. 13237/2025Sez. LRv. 675567-01
Riguarda ancheart. 1 legge 222/1984
Precedenti: 672953-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - GLOBALE Opposizione ex art. 445-bis c.p.c. - Spese di lite - Valutazione in base all'esito finale del giudizio di merito - Necessità - Fattispecie.
Nel giudizio di opposizione promosso avverso le risultanze conclusive della consulenza tecnica d'ufficio svolta in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., la soccombenza, quale criterio determinativo della statuizione sulle spese, deve essere valutata con riferimento al complesso dell'attività processuale svolta, comprensiva sia della fase di istruzione preventiva che di quella contenziosa di merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, nell'accogliere due delle tre domande originariamente proposte dal ricorrente, aveva condannato l'INPS al pagamento della metà delle spese di lite della fase di istruzione preventiva, compensandole per la restante metà, e posto, invece, a carico del ricorrente quelle del giudizio di opposizione, sulla scorta di una valutazione della soccombenza parcellizzata in rapporto alle due fasi suddette).
Cass. civ. n. 11130/2025Sez. LRv. 675255-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civile
Precedenti: 655550-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Errore revocatorio - Percezione inesatta della documentazione prodotta in giudizio - Configurabilità - Fattispecie.
Costituisce errore di fatto deducibile come motivo di revocazione della sentenza ex art. 395, n. 4, c.p.c. quello che si verifica in presenza non già di sviste di giudizio ma della percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice sia stato indotto ad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti di causa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso volto a censurare l'erroneità della condanna alle spese di lite in presenza di dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. in calce alla procura, siccome proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c. anziché secondo lo schema della revocazione ex art. 395 c.p.c.).
Cass. civ. n. 9471/2025Sez. LRv. 674790-01
Riguarda ancheart. 360 Codice di procedura civileart. 395 Codice di procedura civile
Precedenti: 545816-01, 638935-01, 660223-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Assegno ordinario di invalidità - Art. 11 l. n. 222 del 1984 - Presentazione di nuova domanda amministrativa in pendenza dell’iter amministrativo per una precedente domanda o di ricorso giudiziario - Esclusione - Giudizio ex art. 445-bis c.p.c. proposto dopo la chiusura della fase amministrativa su una prima domanda e a seguito della presentazione di nuova istanza amministrativa - Improponibilità - Esclusione - Ragioni.
In tema di riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, l'art. 11 della l. n. 222 del 1984 preclude la presentazione di un'ulteriore domanda amministrativa per la stessa prestazione finché non si è esaurito l'iter della precedente o, in caso di ricorso giudiziario, fino al passaggio in giudicato della sentenza, con la conseguenza che va esclusa l'improponibilità del ricorso per ATP ex art. 445-bis c.p.c. depositato avverso l'esito di una prima istanza amministrativa e dopo la presentazione di una nuova domanda all'Inps per la medesima prestazione, in quanto la norma non impedisce iniziative giudiziarie a tutela dell'assistito ed è volta unicamente a soddisfare esigenze di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
Cass. civ. n. 614/2025Sez. LRv. 673440-01
Riguarda ancheart. 11 legge 222/1984
Precedenti: 619186-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).