Art. 447-bis c.p.c. — Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto
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[1]((Le controversie di cui all'articolo 8, secondo comma numero 3) sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420 e 421 primo comma 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428 e 429 primo e secondo comma 430, 433, 434 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili.
[2]Per le controversie relative ai rapporti di cui all'articolo 8, secondo comma, numero 3), e' competente il guidice del luogo dove si trova la cosa. Sono nulle le clausole di deroga alla competenza.
[3]Il giudice puo' disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione della cosa e l'ammissione di ogni mezzo, di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonche' la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.
[4]Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice d'appello puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'efficacia esecutiva o l'esecuzione siano sospese quando dalle stessa possa derivare l'altra parte gravissimo danno)). 67
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477
67La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
Testo vigente dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994 · versione 64 su Normattiva