Art. 447 c.p.c. — Esecuzione provvisoria
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[1]Il conciliatore, quando rileva che una causa proposta davanti a lui riguarda alcuno dei rapporti previsti nell'articolo 429, la rimette con ordinanza al pretore.
[2]Il pretore decide le cause che sono proposte davanti a lui dalle parti o gli sono rimesse dal conciliatore perche' relative ad alcuno dei rapporti indicati nel comma precedente, anche quando ritiene che siano cause ordinarie di valore inferiore alle lire mille.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva