Art. 451 c.p.c. — Cambiamento del rito in appello
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La sezione della corte di cui all'articolo precedente, se ritiene che il procedimento in primo grado non si e' svolto secondo il rito prescritto, provvede, quando occorre, a norma degli articoli 445 e 446.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva