Art. 455 c.p.c.Arbitrato dei consulenti tecnici

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[1]Quando la controversia ha contenuto prevalentemente tecnico, le parti, d'accordo, possono chiedere al giudice che la decisione sia rimessa al consulente tecnico, oppure a un collegio composto dal consulente tecnico nominato d'ufficio, che lo presiede, e dai consulenti tecnici delle parti.

[2]Il giudice provvede con ordinanza, assegnando ai consulenti un termine perentorio per la pronuncia del lodo.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art455 · fonte su Normattiva