Art. 455 c.p.c. — Arbitrato dei consulenti tecnici
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[1]Quando la controversia ha contenuto prevalentemente tecnico, le parti, d'accordo, possono chiedere al giudice che la decisione sia rimessa al consulente tecnico, oppure a un collegio composto dal consulente tecnico nominato d'ufficio, che lo presiede, e dai consulenti tecnici delle parti.
[2]Il giudice provvede con ordinanza, assegnando ai consulenti un termine perentorio per la pronuncia del lodo.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva