Art. 475 c.p.c. — Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 18 ottobre 2022. Leggi il testo vigente →
[1]Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorita' giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.
[2]La spedizione del titolo in forma esecutiva puo' farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale e' spedita.
[3]La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione in nome del Re Imperatore e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: "Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 18 ottobre 2022 · versione 0 su Normattiva