Art. 497 c.p.c. — Cessazione dell'efficacia del pignoramento
Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi ((quarantacinque)) giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita. 148
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132
148Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 6) che " Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Testo vigente dal 21 agosto 2015, tuttora in vigore · versione 157 su Normattiva