Art. 497 c.p.c.Cessazione dell'efficacia del pignoramento

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Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 agosto 2015 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art497 · fonte su Normattiva