Art. 497 c.p.c. — Cessazione dell'efficacia del pignoramento
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Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 agosto 2015 · versione 0 su Normattiva