Art. 510 c.p.c.Distribuzione della somma ricavata

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[1]Se vi e' un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.

[2]In caso diverso, la somma ricavata e' dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione.

[3]Il residuo della somma ricavata e' consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art510 · fonte su Normattiva