Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Credito risarcitorio ex art. 587, comma 2, e 509 c.p.c. - Titolarità esclusiva in capo ai creditori - Spettanza al debitore - Esclusione - Ricavato della vendita - Differenze. il ricavato della vendita il quale, in caso di sopravanzo rispetto alle ragioni creditorie azionate nel processo esecutivo, dev'essergli restituito in forza dell'originaria proprietà del bene.
Il risarcimento del danno di cui agli artt. 587, comma 2, e 509 c.p.c. - pari alla differenza tra l'importo offerto dall'aggiudicatario inadempiente e il prezzo ricavato dalla vendita forzata successiva alla decadenza dello stesso - sorge dalla violazione di un obbligo inerente al processo esecutivo e spetta esclusivamente ai creditori, procedenti o intervenuti, sicché il titolo ex art. 177 disp. att. c.p.c. si forma ad esclusivo vantaggio dei medesimi, non potendo il debitore vantare alcuna pretesa su tale somma, a differenza di quanto accade con il ricavato della vendita il quale, in caso di sopravanzo rispetto alle ragioni creditorie azionate nel processo esecutivo, dev'essergli restituito in forza dell'originaria proprietà del bene.
Cass. civ. n. 2309/2026Sez. 3Rv. 677800-01
Riguarda ancheart. 509 Codice di procedura civileart. 2043 Codice civileart. 587 Codice di procedura civile
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Art. 91, comma 1, c.p.c. - Accoglimento della domanda - In misura non superiore alla proposta conciliativa - Ambito di applicabilità - Esclusione delle pronunce dichiarative, costitutive e delle proposte transattive - Conseguenze - Inapplicabilità al processo di esecuzione - Ragioni.
L'art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c. richiede, per la sua applicazione, l'accoglimento in misura non superiore alla proposta conciliativa e presuppone quindi una domanda di condanna ad una prestazione apprezzabile in termini quantitativi (e dunque frazionabile), cosicché sono escluse dal suo ambito sia le pronunce dichiarative o costitutive, sia le proposte che prescindono dal petitum dell'azione esercitata, per essere irriducibili ad una frazione del bene oggetto di domanda, in quanto hanno contenuto sostanzialmente transattivo e non processuale conciliativo; ne deriva l'inapplicabilità al processo di esecuzione in cui l'aggravio delle spese a carico del debitore deriva dalla legge (art. 510, comma 1, c.p.c.) e non da una decisione del giudice.
Cass. civ. n. 27406/2025Sez. 2Rv. 676455-02
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civile
Precedenti: 667299-01
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Assegnazione del bene pignorato al creditore con funzione satisfattiva - Rimedi cognitivi endoesecutivi - Necessità - Ripetizione d’indebito - Esclusione - Mancata opposizione - Ragioni - Irrilevanza. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE In genere.
In tema di esecuzione forzata, nel caso in cui l'assegnazione del bene staggito sia divenuta definitiva per mancato esperimento dei rimedi endoesecutivi, il debitore espropriato non può più contestare, con l'azione di ripetizione dell'indebito, l'esistenza o l'entità del diritto del creditore procedente in tal guisa soddisfatto, essendo irrilevante che la mancata proposizione dell'opposizione sia dipesa da negligente o infedele patrocinio del difensore dell'esecutato, ciò potendo fondare unicamente un'azione di responsabilità professionale.
Cass. civ. n. 11613/2025Sez. 3Rv. 674851-01
Riguarda ancheart. 2033 Codice civileart. 512 Codice di procedura civileart. 615 Codice di procedura civileart. 617 Codice di procedura civile
Precedenti: 672062-01
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - IN GENERE Domanda di accantonamento ex artt. 499 e 510 c.p.c. - Ambito di applicazione - Ipotesi diverse da quelle espressamente previste - Esclusione - Conseguenze. · ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.
In tema di espropriazione forzata, la domanda di accantonamento ex artt. 499 e 510 c.p.c. può essere proposta in particolari e ben delimitati casi e soltanto dal creditore intervenuto sine titulo (nell'ipotesi di disconoscimento del credito da parte del debitore e nella pendenza del giudizio intrapreso per ottenere il titolo esecutivo), sicché è inammissibile l'istanza di accantonare somme proposta in relazione a qualunque altra pretesa che terzi estranei al processo esecutivo possano vantare verso il debitore.
Cass. civ. n. 8888/2025Sez. 3Rv. 674486-01
Riguarda ancheart. 499 Codice di procedura civile
Precedenti: 664899-02
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - IN GENERE Conclusione della procedura esecutiva mediante distribuzione del ricavato - Conseguenze sulle opposizioni agli atti esecutivi pendenti - Cessazione della materia del contendere - Esclusione - Fondamento. · ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.
Non cessa la materia del contendere nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi ancora pendenti in caso di conclusione della procedura espropriativa mediante distribuzione del ricavato, perché 83 <!-- pag. 84 --> l'eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe determinare la riapertura del processo esecutivo che sia comunque proseguito fino alla sua definizione.
Cass. civ. n. 1042/2025Sez. 3Rv. 673655-01
Riguarda ancheart. 617 Codice di procedura civileart. 618 Codice di procedura civileart. 100 Codice di procedura civileart. 24 Costituzione
Precedenti: 631879-01, 645478-01, 672050-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).