Art. 517 c.p.c. — Scelta delle cose da pignorare
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[1]Il pignoramento, quando non v'e' pregiudizio per il creditore, deve essere eseguito preferibilmente sulle cose indicate dal debitore.
[2]In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il danaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito che ritiene di sicura realizzazione.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 marzo 2006 · versione 0 su Normattiva