Art. 521 c.p.c. — Nomina e obblighi del custode
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[1]Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, ne' il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore.
[2]Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina.
[3]Al fine della conservazione delle cose pignorate, l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell'immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove.
[4]Il custode non puo' usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del pretore e deve rendere il conto a norma dell'articolo 593.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva