Art. 534 c.p.c. — Vendita all'incanto
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[1]Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il pretore, con l'ordinanza di cui all'articolo 530, stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato.
[2]Nella stessa ordinanza il pretore determina le eventuali forme di pubblicita' straordinaria a norma dell'articolo 490 terzo comma.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942 · versione 0 su Normattiva