Art. 534 c.p.c. — Vendita all'incanto
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[1]Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il pretore, con l'ordinanza di cui all'articolo 530, stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato.
[2]((Nella stessa ordinanza il pretore puo' disporre che, oltre alla pubblicita' prevista dal primo comma dell'art. 490, sia data anche una pubblicita' straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo)).
Testo vigente dal 10 giugno 1942 al 1 gennaio 1951 · versione 1 su Normattiva