Art. 540 c.p.c.Pagamento del prezzo e rivendita

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[1]La vendita all'incanto si fa per contanti.

[2]Se il prezzo non e' pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilita' dell'aggiudicatario inadempiente.

[3]La somma ricavata dalla vendita e' immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 27 febbraio 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art540 · fonte su Normattiva