Art. 540 c.p.c. — Pagamento del prezzo e rivendita
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[1]La vendita all'incanto si fa per contanti.
[2]Se il prezzo non e' pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilita' dell'aggiudicatario inadempiente.
[3]La somma ricavata dalla vendita e' immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 27 febbraio 2010 · versione 0 su Normattiva