Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Omessa dichiarazione del terzo - Opposizione ex art. 617 c.p.c. di quest'ultimo avverso l'ordinanza di assegnazione - Deduzione di vizi del provvedimento - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Nel procedimento di pignoramento presso terzi, il terzo pignorato, anche nel caso in cui non abbia reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., può proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, non solo nelle limitate ipotesi previste dall'art. 548, ultimo comma, c.p.c., ma anche per far valere vizi propri dell'atto (come quelli attinenti alla corretta operatività del meccanismo della ficta confessio), avendo un legittimo interesse all'individuazione del soggetto cui il debito debba essere pagato per ottenere l'effetto liberatorio dal vincolo pignoratizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato l'inammissibile l'opposizione del terzo pignorato in ragione della carenza di interesse a far valere l'esorbitanza del quantum debeatur, omettendo di pronunciarsi sulla domanda principale afferente a vizi propri dell'ordinanza).
Cass. civ. n. 32376/2025Sez. 3Rv. 677181-01
Riguarda ancheart. 100 Codice di procedura civileart. 543 Codice di procedura civileart. 547 Codice di procedura civileart. 553 Codice di procedura civileart. 617 Codice di procedura civile
Precedenti: 671146-02, 665105-01
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Espropriazione presso terzi - Ficta confessio - Ordinanza di assegnazione - Opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo pignorato - Contestazione dell’esistenza del credito del debitore esecutato - Inammissibilità. · ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA In genere.
Nel procedimento di espropriazione presso terzi è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione proposta dal terzo pignorato per contestare l'esistenza del credito, allorché lo stesso consapevolmente non abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. e, regolarmente citato, non sia comparso all'udienza di cui all'art. 548, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 31354/2025Sez. 3Rv. 677173-01
Riguarda ancheart. 487 Codice di procedura civileart. 549 Codice di procedura civileart. 553 Codice di procedura civileart. 617 Codice di procedura civile
Precedenti: 665105-01
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Pignoramento presso terzi - Oggetto - Crediti successivi alla conclusione del procedimento - Esclusione.
In tema di espropriazione presso terzi, il pignoramento si riferisce ai soli crediti esistenti al momento della dichiarazione positiva del terzo pignorato o della pronuncia della sentenza o del provvedimento giudiziale che accerta l'obbligo del terzo, non estendendosi a quelli sorti successivamente alla conclusione del procedimento. 55 <!-- pag. 56 -->
Cass. civ. n. 24670/2025Sez. 3Rv. 676583-02
Riguarda ancheart. 543 Codice di procedura civileart. 547 Codice di procedura civileart. 553 Codice di procedura civile
Precedenti: 583130-01, 667976-01
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA Pignoramento di somme di danaro dovute da un terzo al debitore - Obbligo del terzo di rendere la dichiarazione - Insussistenza - Conseguenza - Mancata dichiarazione - Comportamento antigiuridico produttivo dell'obbligo di risarcimento del danno - Esclusione - Fattispecie.
Nell'espropriazione forzata di crediti presso terzi, il terzo, chiamato a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., non diviene parte del giudizio, né assume un dovere, giuridicamente sanzionato, di rendere la menzionata dichiarazione, poiché, nel regime normativo anteriore alla l. n. 228 del 2012, l'unica conseguenza derivante dalla mancata comparizione o dal rifiuto della dichiarazione o dalle contestazioni insorte su quest'ultima è costituita dall'assoggettamento al successivo ed eventuale giudizio di accertamento del suo obbligo; ne consegue che la mancata presentazione del terzo all'udienza per rendere la dichiarazione oppure la sua omessa costituzione nel giudizio di accertamento non costituiscono - diversamente dal caso in cui sia resa una dichiarazione manifestamente reticente od elusiva, che allontani nel tempo la realizzazione del credito - comportamenti antigiuridici produttivi dell'obbligo di risarcire eventuali danni in favore del creditore pignorante, il quale, fino all'assegnazione, può tutelarsi facendo 228 <!-- pag. 229 --> valere la responsabilità contrattuale del proprio debitore in mora, dal quale può pretendere gli interessi e l'eventuale maggior danno, a norma dell'art. 1224 c.c. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha escluso che la condotta del terzo - il Ministero delle Infrastrutture - integrasse gli estremi dell'illecito civile, atteso che questo, nel momento in cui aveva reso la dichiarazione, effettivamente non aveva posizioni debitorie nei confronti del debitore esecutato, non rilevando le vicende successive del credito pignorato in ragione del ritardo nell'instaurazione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, imputabile a scelte processuali dello stesso creditore).
Cass. civ. n. 13611/2025Sez. 3Rv. 674789-01
Riguarda ancheart. 1224 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 547 Codice di procedura civile
Precedenti: 494076-01, 643141-02
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - VENDITA - RIVENDITA Subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo - Disciplina successiva alle modifiche apportate dalla legge n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015 - Funzione.
Il subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, diversamente da quanto affermato rispetto al giudizio regolato dal previgente art. 548 c.p.c., non ha la funzione di ricostruire le vicende tra debitore e "debitor debitoris", bensì di stabilire, al solo fine della definizione della procedura espropriativa, se il terzo debitore, in esito all'eventuale ordinanza di assegnazione del credito, possa legittimamente liberarsi pagando al creditore procedente anziché al debitore e, quindi, se e nella misura in cui avrebbe potuto farlo pagando a quest'ultimo. (Principio affermato ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 13131/2025Sez. 3Rv. 674605-01
Riguarda ancheart. 1 legge 228/2012art. 19 d.l. 132/2014art. 13 d.l. 83/2015art. 363 Codice di procedura civile
Precedenti: 665425-01, 649508-01
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI Udienza indicata nell'atto di pignoramento ricadente nel periodo di sospensione delle attività giudiziarie ex d.l. n. 18 del 2020 - Anticipazione dell'udienza - Mancata comunicazione - Ordinanza di assegnazione del credito resa in udienza - Opposizione ex art. 617 c.p.c. del debitore - Termine - Decorrenza - Riferimento alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento - Esclusione - Conoscenza del provvedimento. · ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE In genere. 199 <!-- pag. 200 --> · ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.
In tema di espropriazione presso terzi, qualora l'udienza ex art. 548 c.p.c. indicata nell'atto di pignoramento ricada nel periodo di sospensione delle attività giudiziarie ai sensi del d.l. n. 18 del 2020, il termine di decadenza ex art. 617 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione da parte del debitore avverso l'ordinanza di assegnazione del credito, resa durante un'udienza anticipata senza preventiva comunicazione all'esecutato, non decorre dalla data dell'udienza individuata nell'atto, bensì dalla conoscenza dell'emissione del provvedimento.
Cass. civ. n. 11328/2025Sez. 3Rv. 674619-01
Riguarda ancheart. 547 Codice di procedura civileart. 553 Codice di procedura civileart. 617 Codice di procedura civileart. 83 Decreto Cura Italia
Precedenti: 649055-01, 669114-01
Giudizio di accertamento dell'obbligo di un terzo - Artt. 548 e 549 c.p.c., nella versione risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 (conv. con modif. con l. n. 162 del 2014) e dal d.l. n. 83 del 2015 (conv. con modif. con l. n. 132 del 2015), applicabili ratione temporis - Oggetto - Accertamento incidentale dell’obbligo del terzo - Conseguenze – Dichiarazione resa dall’Amministrazione finanziaria quale terza pignorata - Giurisdizione tributaria - Esclusione.
Le Sezioni unite civili, in relazione ad un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ex art. 548 c.p.c., avente ad oggetto la contestazione della dichiarazione negativa resa dall’amministrazione finanziaria nella procedura esecutiva relativa al pignoramento di un credito d'imposta della contribuente esecutata, hanno sottoposto a revisione l’orientamento, risalente a Sez. U, n. 3773 del 2014 (Rv. 629606-01), secondo il quale detta controversia spetta al giudice tributario - in quanto relativa all’accertamento di un rapporto di natura tributaria e dovendo ascriversi, alla dichiarazione negativa resa dall’amministrazione finanziaria terzo pignorato, l’espressione del potere impositivo ad essa spettante - alla luce delle modifiche apportate agli artt. 548 e 549 c.p.c. dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 (conv. con modif. con l. n. 162 del 2014) e dal d.l. n. 83 del 2015 (conv. con modif. con l. n. 132 del 2015), applicabili ratione temporis . Le Sezioni Unite hanno rilevato che “il subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo, diversamente da quanto affermato rispetto al giudizio regolato dal previgente art. 548 c.p.c., non ha la funzione di ricostruire le vicende tra debitore e debitor debitoris, bensì di stabilire, al solo fine della definizione della procedura espropriativa, se il terzo debitore, in esito all’eventuale ordinanza di assegnazione del credito, possa legittimamente liberarsi pagando al creditore procedente anziché al debitore e, quindi, se e nella misura in cui avrebbe potuto farlo pagando a quest’ultimo” e che a “seguito della riforma dell’art. 549 c.p.c., la contestazione sulla dichiarazione del terzo è definita in via incidentale nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, con effetti limitati al processo esecutivo”. Le Sezioni unite, hanno, dunque, affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine al giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, pur quando esso abbia ad oggetto un credito di natura tributaria, in quanto, pur conservando la dichiarazione negativa dell’amministrazione finanziaria “la natura di atto espressivo del potere impositivo che può essere impugnata dal debitore esecutato innanzi al giudice tributario nei termini di legge” , l'accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento, contenuto nella sentenza che conclude il giudizio, non fa stato nei confronti del debitore esecutato, ma solo tra creditore e terzo, avendo un’efficacia limitata alla fase esecutiva.
Cass. civ. n. 24845/2026Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 549 Codice di procedura civile
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Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).