Art. 548 c.p.c.Mancata dichiarazione del terzo

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[1]Se il terzo non comparisce all'udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il pretore, su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa a, norma del libro secondo, se essa non eccede i limiti della sua competenza; altrimenti rimette le parti davanti al tribunale competente, assegnando loro un termine perentorio per la riassunzione.

[2]Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, puo' essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'art. 232 primo comma.

Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 21 marzo 1998 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art548 · fonte su Normattiva