Art. 55 c.p.c.Responsabilita' civile del giudice

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[1]Il giudice e' civilmente responsabile soltanto:

  • 1)quando nell'esercizio delle sue funzioni e' imputabile di dolo, frode o concussione;
  • 2)quando senza giusto motivo rifiuta, omette o ritarda di provvedere sulle domande o istanze delle parti e, in generale, di compiere un atto del suo ministero.

[2]Le ipotesi previste nel numero 2 possono aversi per avverate solo quando la parte ha depositato in cancelleria istanza al giudice per ottenere il provvedimento o l'atto, e sono decorsi inutilmente dieci giorni dal deposito.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 7 aprile 1988 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art55 · fonte su Normattiva