Art. 76 — (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1) Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria Sanzioni penali in caso di inosservanza
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171 A SEGUITO DEL REFERENDUM POPOLARE
Testo vigente dal 6 giugno 1993, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva