Codice di procedura civile

Art. 552 c.p.c. — Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo

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Se il terzo si dichiara o e' dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il pretore, sentite le parti, provvede per l'assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l'assegnazione dei crediti a norma dell'articolo seguente.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art552 · fonte su Normattiva