Art. 554 c.p.c. — Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato
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[1]Se il credito assegnato o venduto e' garantito da pegno, il pretore dispone che la cosa data in pegno sia affidata all'assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti.
[2]Se il credito assegnato o venduto e' garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l'atto di vendita va annotato nei libri fondiari.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva