Art. 568 c.p.c.Determinazione del valore dell'immobile

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[1]Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile si determina a norma dell'articolo 15 primo comma.

[2]Per il diritto del direttario, il valore, agli effetti indicati, si determina in base agli otto decimi di quello calcolato a norma dell'articolo 13 ultimo comma.

[3]Se il bene non e' soggetto a tributo diretto verso lo Stato o se per qualsiasi ragione il giudice ritiene che il valore determinato a norma delle disposizioni precedenti sia manifestamente inadeguato, il valore e' determinato dal giudice stesso sulla base degli elementi forniti dalle parti e di quelli che gli puo' fornire un esperto da lui nominato.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 agosto 2015 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art568 · fonte su Normattiva