Art. 57 c.p.c. — Attivita' del cancelliere
[1]Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attivita' proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti.
[2]Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale.
[3]Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva