Art. 570 c.p.c. — Avviso della vendita
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Dell'ordine di vendita e' dato dal cancelliere, a norma dell'articolo 490, pubblico avviso contenente l'indicazione ((...)) degli estremi previsti nell'articolo 555 e del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, con l'avvertimento che maggiori ((informazioni, anche relative alle generalita' del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 1 gennaio 2006 · versione 111 su Normattiva