Art. 570 c.p.c. — Avviso della vendita
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Dell'ordine di vendita e' dato dal cancelliere, a norma dell'articolo 490, pubblico avviso contenente l'indicazione del debitore, degli estremi previsti nell'articolo 555 e del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, con l'avvertimento che maggiori informazioni possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva