Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO Termine per il pagamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario - Perentorietà - Improrogabilità - Rimessione in termini - Condizioni - Tardiva erogazione del finanziamento - Irrilevanza. · ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - TERMINI In genere.
In tema di vendita forzata, il termine per il versamento del saldo prezzo è perentorio e, come tale, insuscettibile di proroga, ma l'aggiudicatario può chiedere la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. se la decadenza è dipesa da una causa non imputabile, che non è integrata dalla mancata o tardiva concessione di un finanziamento per l'acquisto in executivis, circostanza attinente esclusivamente alla sfera personale dell'aggiudicatario, unico soggetto responsabile del tempestivo adempimento della relativa obbligazione.
Cass. civ. n. 4494/2026Sez. 3Rv. 677756-01
Riguarda ancheart. 153 Codice di procedura civile
Precedenti: 665021-02, 674591-02
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Credito risarcitorio ex art. 587, comma 2, e 509 c.p.c. - Titolarità esclusiva in capo ai creditori - Spettanza al debitore - Esclusione - Ricavato della vendita - Differenze. il ricavato della vendita il quale, in caso di sopravanzo rispetto alle ragioni creditorie azionate nel processo esecutivo, dev'essergli restituito in forza dell'originaria proprietà del bene.
Il risarcimento del danno di cui agli artt. 587, comma 2, e 509 c.p.c. - pari alla differenza tra l'importo offerto dall'aggiudicatario inadempiente e il prezzo ricavato dalla vendita forzata successiva alla decadenza dello stesso - sorge dalla violazione di un obbligo inerente al processo esecutivo e spetta esclusivamente ai creditori, procedenti o intervenuti, sicché il titolo ex art. 177 disp. att. c.p.c. si forma ad esclusivo vantaggio dei medesimi, non potendo il debitore vantare alcuna pretesa su tale somma, a differenza di quanto accade con il ricavato della vendita il quale, in caso di sopravanzo rispetto alle ragioni creditorie azionate nel processo esecutivo, dev'essergli restituito in forza dell'originaria proprietà del bene.
Cass. civ. n. 2309/2026Sez. 3Rv. 677800-01
Riguarda ancheart. 509 Codice di procedura civileart. 510 Codice di procedura civileart. 2043 Codice civile
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO Prassi giudiziaria "contra legem" - Legittimo affidamento - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Una prassi contraria alla legge o che implica la disapplicazione di norme primarie è inidonea, a prescindere dal suo livello di radicamento, a determinare un legittimo affidamento negli utenti del servizio giustizia. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la configurabilità di un legittimo affidamento dell'aggiudicatario, dichiarato decaduto per tardivo versamento del saldo prezzo, sulla prassi locale, secondo cui la pronuncia dell'aggiudicazione da parte del professionista delegato - dies a quo del termine per il predetto versamento - era soggetta a "convalida" del giudice dell'esecuzione).
Cass. civ. n. 11376/2025Sez. 3Rv. 674591-01
Precedenti: 671138-01
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO Vendita senza incanto - Termine per il versamento del saldo prezzo - Caratteristiche - Decorrenza - Conoscenza della dichiarazione di aggiudicazione - Aggiudicazione provvisoria - Configurabilità - Esclusione. 200 <!-- pag. 201 --> · ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - TERMINI In genere.
In tema di vendita senza incanto nell'espropriazione immobiliare, il termine per versare il saldo del prezzo è perentorio, non è né prorogabile, né soggetto a sospensione nel periodo feriale, e decorre dalla data in cui l'aggiudicatario acquisisce conoscenza della dichiarazione di aggiudicazione in suo favore (nella specie, all'atto dell'esperimento di vendita, svolto con modalità non telematiche dal professionista delegato ed in presenza degli offerenti), non essendo configurabile un'aggiudicazione "provvisoria, sino al decreto di trasferimento", dato che non è ammessa l'offerta in aumento di un quinto ex art. 584 c.p.c.
Cass. civ. n. 11376/2025Sez. 3Rv. 674591-02
Riguarda ancheart. 585 Codice di procedura civileart. 584 Codice di procedura civileart. 572 Codice di procedura civileart. 573 Codice di procedura civileart. 574 Codice di procedura civile
Precedenti: 665021-01, 656506-02
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).