Art. 596 c.p.c.Formazione del progetto di distribuzione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005. Leggi il testo vigente →

[1]Se non si puo' provvedere a norma dell'articolo 510 primo comma, il giudice dell'esecuzione, non piu' tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinche' possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione.

[2]Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art596 · fonte su Normattiva