Art. 596 c.p.c. — Formazione del progetto di distribuzione
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[1]Se non si puo' provvedere a norma dell'articolo 510 primo comma, il giudice dell'esecuzione, non piu' tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinche' possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione.
[2]Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva