Art. 677 c.p.c. — Esecuzione del sequestro giudiziario
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[1]Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili.
[2]Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, puo' ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode.
[3]Al terzo si applica la disposizione dell'articolo 211.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948 · versione 0 su Normattiva