Art. 677 c.p.c.Esecuzione del sequestro giudiziario

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[1]Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili.

[2]Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, puo' ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode.

[3]Al terzo si applica la disposizione dell'articolo 211.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art677 · fonte su Normattiva