Art. 677 c.p.c. — Esecuzione del sequestro giudiziario
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[1]((Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonche' la comunicazione di cui all'art. 608, primo comma.
[2]L'art. 608, primo comma, e' applicabile se il custode non sia persona diversa dal detentore.
[3]Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, puo' ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode.
[4]Al terzo si applica la disposizione dell'art. 211)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 1 luglio 1951 · versione 10 su Normattiva