Art. 679 c.p.c. — Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili
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[1]Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l'ufficio delle ipoteche del luogo in cui i beni sono situati.
[2]Per la custodia dell'immobile si applica la disposizione dell'articolo 559.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942 · versione 0 su Normattiva