Separazione personale dei coniugi - Procedimento di separazione giudiziale - Ordinanze del giudice istruttore in materia di revoca o modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal presidente del tribunale nell'interesse della prole e dei coniugi ai sensi dell'art. 708, terzo comma, cod. proc. civ. - Reclamabilità davanti al tribunale in composizione collegiale - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di terzietà e di imparzialità dell'organo decidente, nonché asserita incidenza sul diritto di difesa - Omessa sperimentazione della possibilità di pervenire ad un'interpretazione conforme a Costituzione - Impropria richiesta di avallo interpretativo - Difetto di una soluzione costituzionalmente obbligata in ambito demandato alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 709, quarto comma, e 709- ter cod. proc. civ., impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, commi primo e secondo, Cost., nelle parti in cui non consentono, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale, di sottoporre a reclamo davanti al Tribunale, in composizione collegiale, le ordinanze del giudice istruttore in materia di revoca o modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal presidente del tribunale nell'interesse della prole e dei coniugi ai sensi dell'art. 708, terzo comma, cod. proc. civ. I rimettenti, infatti, si sono sottratti all'onere di sperimentare la possibilità di pervenire ad una doverosa interpretazione costituzionalmente conforme della norma che consenta di colmare la dedotta carenza di tutela. In particolare, essi hanno omesso di considerare che, già prima della proposizione delle odierne questioni, in giurisprudenza si sono formati differenti orientamenti, nel cui contesto alle numerose pronunce di merito che hanno affermato anch'esse (senza peraltro trarre da ciò dubbi di costituzionalità) l'esclusione dell'ammissibilità della reclamabilità dei provvedimenti emessi dal giudice istruttore nei processi de quibus si contrappongono (oltre a talune posizioni, minoritarie, che ammettono la proponibilità del reclamo davanti alla Corte d'appello) altrettanto numerose decisioni di altri giudici di merito che sono pervenuti, per via interpretativa, alla medesima conclusione auspicata dal rimettente della reclamabilità di tali provvedimenti davanti al collegio mediante il rimedio del rito cautelare uniforme ai sensi dell'art. 669- terdecies cod. proc. civ. Sicché, in assenza di un consolidato diritto vivente, i prospettati dubbi di legittimità costituzionale sembrerebbero piuttosto risolversi in un improprio tentativo di ottenere dalla Corte l'avallo dell'interpretazione della norma propugnata dai rimettenti, con uso evidentemente distorto dell'incidente di costituzionalità. Infine, tenuto conto delle richiamate differenti opzioni interpretative rintracciabili in giurisprudenza, la soluzione richiesta dai rimettenti non appare come l'unica costituzionalmente obbligata, tanto più in un contesto, quale quello della conformazione degli istituti processuali, in cui il legislatore gode di ampia discrezionalità. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per mancata sperimentazione del tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, v. le citate ordinanze n. 192/2010, n. 110/2010 e n. 310/2009. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni volte ad ottenere un avallo interpretativo, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 219/2010 e n. 150/2009. Sull'ampia discrezionalità spettante al legislatore nella conformazione degli istituti processuali, v. le citate sentenze n. 281/2010 e n. 50/2010.
Riguarda ancheart. 709-ter Codice di procedura civile
SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - ORDINANZA PRESIDENZIALE DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE PARTI INNANZI AL G.I. - EMANAZIONE FUORI D'UDIENZA - OBBLIGO DI NOTIFICA AL CONVENUTO COMPARSO - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. PROC. CIV., ART. 709. - COST., ART. 24, COMMA SECONDO.
Nel procedimento di separazione personale dei coniugi, l'esigenza dell'instaurazione del contraddittorio e' soddisfatta con la comparizione personale delle parti innanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta la quale, il convenuto, per acquisire conoscenza dell'ordinanza presidenziale di fissazione dell'udienza innanzi al giudice istruttore, ben puo' adoperare la normale diligenza della parte che attende un provvedimento del giudice in un giudizio a cui ha gia' partecipato personalmente. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 709 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che l'ordinanza presidenziale - oltre che al convenuto non comparso - debba essere notificata anche al convenuto comparso qualora sia stata pronunciata fuori udienza). - v. S. n. 189/1988; sul carattere contenzioso della fase presidenziale del procedimento di separazione personale, S. nn. 151 e 201/1971.