Art. 714 c.p.c.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
Testo vigente dal 28 febbraio 2023, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
Testo vigente dal 28 febbraio 2023, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERDIZIONE E INABILITAZIONE - INCAPACITA' NATURALE DELL'INTERDICENDO O DELL'INABILITANDO - CURATORE SPECIALE - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata - per la ragionevolezza del principio della colleganza della rappresentanza processuale all'incapacita' legale, qual e' posto dall'art. 75 c.p.c. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 713, primo comma, e 714 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono che nel procedimento di interdizione o di inabilitazione si possa procedere alla nomina di un curatore speciale per l'interdicendo o l'inabilitando quando questi sia affetto da malattia mentale di tale gravita' da rendere impossibile, di fatto, l'esercizio del diritto di difesa. - V. Ord. n. 41/1988.
Riguarda ancheart. 75 Codice di procedura civileart. 713 Codice di procedura civile
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art714 · fonte su Normattiva