Art. 727 c.p.c.Pubblicazione della domanda

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[1]Il presidente del tribunale nomina un giudice a norma dell'articolo 723 e ordina che a cura del ricorrente la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale del Regno e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

[2]Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato, la domanda s'intende abbandonata.

[3]Il presidente del tribunale puo' anche disporre altri mezzi di pubblicita'.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 28 febbraio 2023 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art727 · fonte su Normattiva