Art. 729 c.p.c.Pubblicazione della sentenza

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[1]La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale del Regno e in due giornali indicati nella sentenza stessa. Il tribunale puo' anche disporre altri mezzi di pubblicita'.

[2]Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza e dei giornali nei quali e' stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza, per l'annotazione sull'originale.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 17 luglio 2011 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art729 · fonte su Normattiva