Art. 745 c.p.c. — Rifiuto o ritardo nel rilascio
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[1]Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all'articolo precedente, l'istante puo' ricorrere al conciliatore, al pretore, o al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.
[2]Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositari di cui all'articolo 743, l'istante puo' ricorrere depositario esercita le sue funzioni.
[3]Il presidente, il pretore o il conciliatore provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva