Art. 758 c.p.c. — Cose su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili
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[1]Se vi sono oggetti sui quali non e' possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all'uso personale di coloro che abitano nella casa, se ne fa descrizione nel processo verbale.
[2]Delle cose che possono deteriorarsi, il pretore puo' ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario a norma degli articoli 532 e seguenti.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva