Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE Procuratore generale "ad negotia" - Conferimento del potere di rappresentanza processuale - Persistenza della legittimazione ad processum in capo al rappresentato - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Il procuratore generale ad negotia, cui siano conferiti anche poteri di rappresentanza processuale, diviene titolare di una legittimazione processuale non esclusiva rispetto a quella originaria del rappresentato, il quale può subentrargli in qualunque momento del processo, non escluso quello iniziale del grado, senza che l'avvenuto conferimento del mandato al difensore da parte del rappresentante comporti la necessità che questi appaia come la sola parte legittimata quanto meno nell'atto introduttivo del giudizio o del grado e con possibilità di sostituzione soltanto successiva. (Nella specie, la S.C. ha affermato la persistente legittimazione passiva della controricorrente, costituitasi in proprio nel giudizio di cassazione, benché nei gradi di merito fosse stata rappresentata da una procuratrice).
Cass. civ. n. 25498/2025Sez. 3Rv. 676347-01
Riguarda ancheart. 1387 Codice civileart. 1704 Codice civileart. 1708 Codice civile
Precedenti: 644463-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Conferimento del potere di rappresentanza processuale - Forma scritta - Necessità - Ulteriori requisiti formali - Esclusione - Fattispecie.
Ai fini del conferimento del potere di rappresentanza processuale, è sufficiente che il mandato processuale e sostanziale rivesta la forma scritta, non richiedendo l'art. 77 c.p.c. ulteriori requisiti formali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che, in relazione ad un giudizio volto ad ottenere da una compagnia aerea la compensazione pecuniaria per il ritardo del volo, ha ritenuto correttamente conferito ad una società il potere di rappresentanza dei passeggeri danneggiati con la sottoscrizione di un "modulo richiesta risarcimento" in cui si dava mandato di "rappresentarli legalmente e processualmente per il disagio relativo al volo specificato", pur in assenza di autentica della firma ivi apposta).
Cass. civ. n. 25361/2025Sez. 3Rv. 675883-01
Riguarda ancheart. 1392 Codice civileart. 317 Codice di procedura civile
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE Rappresentanza processuale della persona giuridica - Fonte del potere rappresentativo - Atto non soggetto a pubblicità legate - Contestazione - Onere di produzione della relativa documentazione - Rilevabilità d'ufficio del difetto di rappresentanza - Sussistenza - Sanatoria ex tunc.
In tema di rappresentanza processuale, il principio secondo il quale spetta a colui che si sia costituito in giudizio come rappresentante di una persona giuridica, e ne abbia nominato il procuratore ad litem, l'onere di fornire la dimostrare della fonte di detti poteri rappresentativi, solo a fronte di una tempestiva contestazione della controparte e sempre che la fonte di detti poteri non derivi da atto soggetto a pubblicità legale, non esclude il potere generale del giudice, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., di rilevare d'ufficio il difetto di rappresentanza e di assegnare alla parte un termine per la sanatoria, con effetti ex tunc.
Cass. civ. n. 22779/2025Sez. 1Rv. 675967-01
Riguarda ancheart. 182 Codice di procedura civile
Precedenti: 648068-01, 662858-01
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE Legittimazione processuale - Conferimento - Presupposti - Rappresentanza sostanziale - Necessità - Fondamento - Rilevabilità del difetto in ogni stato e grado - Sussistenza - Fattispecie.
Il potere di rappresentanza processuale - da cui discende la facoltà di rilascio della procura in favore del difensore - può essere conferito soltanto a colui che sia investito anche di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, determinandosi, in mancanza, la nullità della procura alle liti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto della procura ad litem, conferita dal procuratore speciale dei congiunti, stranieri, delle vittime di un sinistro stradale, atteso che il relativo tenore letterale faceva riferimento al potere di rappresentare e difendere gli attori dinanzi ai tribunali italiani in relazione ai diritti derivanti dall'incidente, senza tuttavia contenere alcun riferimento alla preposizione del procuratore alla gestione, sul piano sostanziale, di affari determinati).
Cass. civ. n. 22244/2025Sez. 3Rv. 676278-01
Riguarda ancheart. 81 Codice di procedura civileart. 100 Codice di procedura civile
Precedenti: 643016-03, 663705-01, 662858-01, 515241-01
MANDATO - ESTINZIONE - IN GENERE Mandatario "ad negotia" costituito in giudizio per il mandante, a mezzo di procuratore legale - Morte del mandante - Conseguenze processuali - Atti compiuti dal mandatario anteriormente alla conoscenza della morte del mandante - Validità nei confronti del mandante o dei suoi eredi.
La morte del mandante che sta in giudizio per mezzo del mandatario "ad negotia", costituito tramite procuratore legale, in tanto ha rilevanza processuale ed importa l'interruzione del processo in quanto sia stata dichiarata o notificata dal procuratore legale, restando irrilevante che la morte della parte sia nota al giudice ed alla controparte, sopravvivendo la rappresentanza processuale, per il suo particolare carattere di rapporto esterno rispetto al giudice ed alla controparte, al decesso del mandante; mentre nei rapporti interni fra mandante e mandatario, gli atti (in essi compresa la nomina di un procuratore "ad processum") che siano stati compiuti dal mandatario prima di conoscere l'estinzione del mandato (per morte del mandante) restano validi, sia nei confronti del mandante che dei suoi eredi (salva da parte di questi ultimi la ratifica dell'operato del mandatario). 114 <!-- pag. 115 -->
Cass. civ. n. 10446/2025Sez. 2Rv. 674816-01
Riguarda ancheart. 1722 Codice civileart. 83 Codice di procedura civileart. 299 Codice di procedura civileart. 300 Codice di procedura civileart. 1398 Codice civileart. 1399 Codice civile
Precedenti: 648169-01
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE Institore - Rappresentanza processuale - Sussistenza - Conferimento di “tutti i poteri di legge” - Rilascio di procura alle liti - Legittimazione - Fattispecie.
L'institore ha, di regola, la rappresentanza processuale attiva e passiva dell'imprenditore, sicché la procura speciale con la quale gli sono conferiti "tutti i poteri di legge" attribuisce anche la legittimazione al rilascio della procura ad litem. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto valido il mandato ad litem rilasciato dall'institore sulla base di una procura speciale con la quale la società gli aveva conferito "tutti i poteri di legge", ivi compreso quello di rappresentarla davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e in ogni grado di giurisdizione).
Cass. civ. n. 8793/2025Sez. 3Rv. 674341-01
Riguarda ancheart. 1397 Codice civileart. 2203 Codice civile
Precedenti: 602758-01, 585078-01, 527203-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).