Art. 77 c.p.c.Rappresentanza del procuratore e dell'institore

[1]Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non e' stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari.

[2]Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all'institore.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art77 · fonte su Normattiva