Art. 784 c.p.c. — Litisconsorzio necessario
Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva