Art. 785 c.p.c. — Pronuncia sulla domanda di divisione
Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa e' disposta con ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma dell'articolo 187.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva