Art. 787 c.p.c. — Vendita di mobili
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942. Leggi il testo vigente →
Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o il notaio delegato procede a norma degli articoli 534 e seguenti.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942 · versione 0 su Normattiva