Art. 787 c.p.c.Vendita di mobili

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[1]((Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o il notaio delegato procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessita' della vendita.

[2]Se sorge controversia, la vendita non puo' essere disposta se non con sentenza del collegio)).

Testo vigente dal 10 giugno 1942 al 1 gennaio 2006 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art787 · fonte su Normattiva