Art. 787 c.p.c. — Vendita di mobili
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1942 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →
[1]((Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o il notaio delegato procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessita' della vendita.
[2]Se sorge controversia, la vendita non puo' essere disposta se non con sentenza del collegio)).
Testo vigente dal 10 giugno 1942 al 1 gennaio 2006 · versione 1 su Normattiva