Art. 8 c.p.c.

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[1]Il pretore e' competente per le cause di valore non superiore a lire diecimila, in quanto non siano di competenza del conciliatore.

[2]E' competente qualunque ne sia il valore:

  • 1)per le azioni possessorie, per le denunce di nuova opera e di danno temuto e per i provvedimenti di urgenza previsti nell'articolo 700, salvo il disposto degli articoli 688, 701 e 704;
  • 2)per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
  • 3)per le cause di sfratto per finita mezzadria o ((affitto a coltivatore diretto)), e per quelle per finita locazione in quanto non siano di competenza del conciliatore;
  • 4)per le cause relative alla misura e alle modalita' di uso dei servizi di condominio di case.

Testo vigente dal 10 giugno 1942 al 29 novembre 1984 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art8 · fonte su Normattiva