Art. 808-bis c.p.c.Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale

Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o piu rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807.

Testo vigente dal 2 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 123 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art808bis · fonte su Normattiva