Art. 808-bis c.p.c. — Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale
Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o piu rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807.
Testo vigente dal 2 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 123 su Normattiva