Art. 819-ter c.p.c.Rapporti tra arbitri e autorita' giudiziaria

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[1]La competenza degli arbitri non e' esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, ne' dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, e' impugnabile a norma degli articoli 42 e 43. L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio.

[2]Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295. 141

[3]In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l'invalidita' o inefficacia della convenzione d'arbitrato.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

141

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 19 luglio 2013, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 819-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui esclude l'applicabilita', ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'articolo 50 del codice di procedura civile".

Testo vigente dal 25 luglio 2013 al 18 ottobre 2022 · versione 149 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art819ter · fonte su Normattiva