Art. 819-ter c.p.c.Rapporti tra arbitri e autorita' giudiziaria

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((Gli arbitri possono assumere direttamente presso di se' la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresi' deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono)).

Testo vigente dal 17 aprile 1994 al 2 marzo 2006 · versione 68 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art819ter · fonte su Normattiva