Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Divieto di frazionamento del credito - Distinte domande risarcitorie per danni alle cose e alla persona - Definizione del primo giudizio per transazione - Improponibilità della seconda domanda - Esclusione - Fondamento. · PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE In genere. 123 <!-- pag. 124 --> In tema di abusivo frazionamento del credito, laddove il danneggiato abbia instaurato due distinti giudizi per il risarcimento dei danni alle cose e alla persona e nel primo di essi sia intervenuta una transazione, la seconda domanda non è improponibile, non ravvisandosi il rischio di giudicati contrastanti, che rappresenta la ratio fondamentale del divieto del frazionamento suddetto.
Cass. civ. n. 33854/2025Sez. 3Rv. 677189-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 100 Codice di procedura civileart. 2909 Codice civile
Precedenti: 670624-01, 676128-01, 676235-03, 675894-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Frazionamento del credito risarcitorio - Conseguenze - Improponibilità della seconda domanda - Impossibilità della relativa riproposizione - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie. · PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE In genere.
L'improponibilità della domanda successiva, con la quale sia stato richiesto il risarcimento di un danno derivante dal medesimo fatto lesivo, essendo preordinata ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, sussiste anche nel caso in cui la stessa non possa essere riproposta. (Nella specie - relativa a un caso in cui, in pendenza del giudizio per il risarcimento del danno materiale, era passata in giudicato la statuizione conclusiva di un secondo giudizio nel quale il danneggiato aveva invocato il risarcimento di quello non patrimoniale derivante dal medesimo sinistro, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'improponibilità della seconda domanda, sul presupposto che, al momento della relativa proposizione, l'attore avrebbe potuto modificare il petitum della prima - ancora sub judice - e che i due giudizi sarebbero potuti essere riuniti).
Cass. civ. n. 33673/2025Sez. 3Rv. 677357-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 2909 Codice civileart. 99 Codice di procedura civileart. 100 Codice di procedura civile
Precedenti: 676128-01, 643111-01, 674011-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Frazionamento del credito - Interesse del creditore alla tutela separata - Accertamento di fatto - Valutazione in concreto - Necessità - Fattispecie. · PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE In genere.
In tema di abusivo frazionamento dei crediti, la valutazione dell'esistenza, o meno, di un interesse del creditore, oggettivamente valutabile, alla tutela giudiziale separata dei crediti è riservata al giudice di merito, trattandosi di un accertamento di fatto; tale valutazione, tuttavia, dev'essere sorretta da una motivazione riferita alla fattispecie concreta esaminata e non dev'essere espressa in termini meramente assertivi ed astratti. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento della Corte d'appello che aveva dichiarato improponibile, per abusivo frazionamento dei crediti, la domanda avente a oggetto compensi professionali di un avvocato fondata sulla sola esistenza di un rapporto di durata tra professionista e clienti e sulla contemporanea esigibilità dei crediti, priva di qualsiasi riferimento specifico alla documentazione prodotta dal professionista sul contenuto eterogeneo delle diverse cause, senza considerare che la trattazione congiunta era preclusa dall'individuazione, da parte del Tribunale inizialmente adito dal professionista, di diversi giudici competenti).
Cass. civ. n. 30761/2025Sez. 2Rv. 676976-02
Riguarda ancheart. 2909 Codice civileart. 100 Codice di procedura civileart. 92 Codice di procedura civile
Precedenti: 641627-01, 676235-03, 674011-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE "Motivi gravi" ex art. 94 c.p.c. - Grave imprudenza - Ricorso per cassazione manifestamente infondato - Sussistenza - Fattispecie. · SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - DI RAPPRESENTANTI O CURATORI In genere.
I "motivi gravi" di cui all'art. 94 c.p.c. possono essere individuati nell'aver proposto, con grave imprudenza, da parte di una società in liquidazione giudiziale, per il tramite del suo rappresentante legale, un ricorso per cassazione non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità ex art. 360-bis c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha condannato il legale rappresentante della società ricorrente, sottoposta a liquidazione giudiziale, in solido con la società rappresentata, al pagamento delle spese processuali ex art. 94 c.p.c., attesa la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, con cui era stata dedotta come fatto estintivo del credito del 16 <!-- pag. 17 --> creditore istante la circostanza - costituita dalla retrocessione dell'azienda al fallimento della concedente - che non incideva sulla titolarità del credito, ma atteneva soltanto al diritto del creditore di procedere in executivis sul compendio aziendale).
Cass. civ. n. 25410/2025Sez. 1Rv. 676091-01
Riguarda ancheart. 94 Codice di procedura civileart. 360 Codice di procedura civile
Precedenti: 657676-01, 672903-01, 460029-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Frazionamento del credito - Nozione - Abuso del diritto e abuso del processo - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze - Improponibilità della domanda - Limiti - Impossibilità di riproposizione di domanda unitaria - Decisione sulla domanda frazionata - Necessità - Regolazione delle spese - Fattispecie. · PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE In genere. · SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE In genere.
In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria; tuttavia, ove quest'ultima non sia possibile per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, ancorché arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto legittimo il frazionamento, trattandosi di crediti professionali che, seppur regolati dalla medesima convenzione tariffaria reiterata nel tempo, erano riferiti a incarichi distinti, conferiti in momenti diversi e non riconducibili a un unico rapporto obbligatorio né accertabili unitariamente).
Cass. civ. n. 24267/2025Sez. 2Rv. 676235-03
Riguarda ancheart. 2909 Codice civileart. 100 Codice di procedura civileart. 92 Codice di procedura civile
Precedenti: 674011-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE Risarcimento dei danni causati dal medesimo fatto illecito - Abusivo frazionamento del credito - Conseguenze - Improponibilità o inammissibilità della seconda domanda - Condizioni. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.
La domanda di risarcimento dei danni causati dal medesimo fatto illecito non può essere frazionata in diversi giudizi, essendo, in tal caso, quella proposta per seconda improponibile ovvero inammissibile, a seconda che, al momento della sua introduzione, il primo giudizio (che non può essere unito a quello successivamente instaurato) sia, rispettivamente, ancora pendente ovvero già concluso con sentenza passata in giudicato.
Cass. civ. n. 21604/2025Sez. 3Rv. 675894-01
Riguarda ancheart. 100 Codice di procedura civileart. 2043 Codice civile
Precedenti: 657812-01, 674011-01
PROVA CIVILE - IN GENERE Preclusioni istruttorie - Successiva produzione di un documento - Termine per controdedurre e articolare prova contraria - Necessità - Documento già conosciuto o maliziosamente nascosto all'avversario - Conseguenze.
La produzione di un documento dopo che sono maturate le preclusioni istruttorie impone al giudice di assegnare alla controparte un termine per controdedurre e articolare prova contraria, anche se essa era già a conoscenza del documento medesimo o lo abbia maliziosamente nascosto all'avversario, potendo tale contegno rilevare solo ai fini della responsabilità aggravata.
Cass. civ. n. 12636/2025Sez. 3Rv. 675332-01
Riguarda ancheart. 24 Costituzioneart. 111 Costituzioneart. 183 Codice di procedura civileart. 171 Codice di procedura civileart. 96 Codice di procedura civile
Precedenti: 663244-01
Frazionamento del credito - Abuso del diritto e abuso del processo - Configurabilità - Conseguenze - Improponibilità della domanda - Impossibilità di riproposizione di domanda unitaria - Decisione sulla domanda frazionata - Necessità - Regolazione delle spese. Moltiplicazione delle azioni esecutive e pre-esecutive - Abuso del processo - Configurabilità - Conseguenze - Regolazione delle spese.
Le Sezioni Unite civili – pronunciando sulle questioni rimesse dalla Sezione Prima civile con l’ordinanza interlocutoria n. 3643 dell’8 febbraio 2024 – hanno affermato i seguenti principî: «a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria; b) qualora non sia possibile l’introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.», e, inoltre, circa l’abusivo frazionamento in relazione alla proposizione di più azioni esecutive o allo svolgimento di più attività pre-esecutive in relazione allo stesso credito, che: «… si è di fronte non tanto ad un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, in quanto, nel caso dei molteplici precetti o dell’ingiustificato moltiplicarsi delle azioni esecutive, l’accertamento del credito è già stato fatto, ed è nella maggior parte dei casi, definitivo, ma piuttosto ed esclusivamente ad una abusiva moltiplicazione delle azioni processuali, ad un dispiego ingiustificato dell’attività processuale che non ha altra finalità se non quella della moltiplicazione dei compensi professionali … In queste ipotesi, è naturale che la reazione dell’ordinamento si concentri a sanzionare la violazione del principio di probità processuale azionando la leva delle spese …».
Cass. civ. n. 7299/2025Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 92 Codice di procedura civile
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Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).