Art. 88 c.p.c.Dovere di lealta' e di probita'

[1]Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealta' e probita'.

[2]In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorita' che esercitano il potere disciplinare su di essi.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art88 · fonte su Normattiva