Art. 94 c.p.c.
Condanna di rappresentanti o curatori
Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva