capo II — Dell'appello
- Art. 339 — Appellabilità delle sentenze
- Art. 340 — Riserva facoltativa d'appello contro sentenze non definitive
- Art. 341 — Giudice dell'appello
- Art. 342 — Forma dell'appello
- Art. 343 — Modo e termine dell'appello incidentale
- Art. 344 — Intervento in appello
- Art. 345 — Domande ed eccezioni nuove
- Art. 346 — Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte
- Art. 347 — Forme e termini della costituzione in appello
- Art. 348 — Improcedibilità d'appello
- Art. 348-bis — Inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello
- Art. 348-ter — Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello
- Art. 349 — Nomina dell'istruttore
- Art. 349-bis — Nomina dell'istruttore
- Art. 350 — Trattazione
- Art. 350-bis — Decisione a seguito di discussione orale
- Art. 351 — Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria
- Art. 352 — Decisione
- Art. 353 — Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione
- Art. 354 — Rimessione al primo giudice
- Art. 355 — Provvedimenti sulla querela di falso
- Art. 356 — Ammissione e assunzione di prove
- Art. 357 — Reclamo contro ordinanze
- Art. 358 — Non riproponibilità d'appello dichiarato inammissibile o improcedibile
- Art. 359 — Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale